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   Disciplina del diporto » Surf, Windsurf, Kite, sci nautico, acquascooter  
 
Pubblicato Mercoledì 16 Giugno 2004 da paolo
 
 

Windsurf e kite
Si riporta il testo completo dell'Ordinanza n.16/2004 della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, disciplinante la pratica dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, del rimorchio galleggiante “banana boat”, dell’uso delle tavole con aquilone (“kitesurf”), delle tavole a vela (“windsurf”) e natanti a vela con superficie velica inferiore a 4 mq, degli acquascooter o moto d’acqua e natanti similari, nonché l’esercizio della locazione e/o noleggio dei natanti da diporto utilizzati in attività ricreative e turistiche. Può essere preso come esempio perchè solitamente le ordinanze degli altri Compartimenti Marittimi si rassomigliano molto.


Art. 1 Ambito di applicazione



La presente ordinanza disciplina, lungo il litorale di giurisdizione del Circondario Marittimo di Marina di Carrara, gli aspetti relativi alla sicurezza dei natanti e delle unità da diporto, la pratica dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, del rimorchio galleggiante comunemente denominato “banana boat”, dell’uso delle tavole con aquilone (“kitesurf”), della navigazione ed uso delle tavole a vela (“windsurf”) e natanti a vela con superficie velica inferiore a 4 mq, della navigazione ed uso degli acquascooter o moto d’acqua e natanti similari, nonché l’esercizio della locazione e/o noleggio dei natanti da diporto utilizzati in attività ricreative e turistiche;




Art. 2 Limiti di navigazione dalla costa, misure di salvataggio, dotazioni di sicurezza, persone trasportabili


  1. I limiti di navigazione dalla costa delle unità da diporto sono indicati nell’ordinanza n° 15/2004 in data 3 maggio 2004, emanata dal Capo del Compartimento Marittimo di Marina di Carrara ai sensi dell’articolo 8 della Legge n° 172/2003.


  2. I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza che devono essere presenti a bordo dei natanti da diporto sono quelli previsti dalla vigente normativa (D.M. 5 ottobre 1999, n° 478), in relazione all'effettiva navigazione effettuata, nonché quelli indicati nella presente ordinanza.


  3. Il numero di persone trasportabili sui natanti è fissato dall’art. 13 del D.M. 5 ottobre 1999, n.478.





Art. 3 Sci Nautico


  1. L’esercizio dello sci nautico è disciplinato dal D.M. 26/01/1960 integrato dal D.M. 15/07/1974, nonché, in relazione ai limiti di navigazione dalla costa, dalla citata ordinanza n° 15/2004 in data 3 maggio 2004.



Art. 4 Paracadutismo ascensionale




  1. Al paracadutismo ascensionale si applica, per quanto assimilabile, la disciplina dello sci nautico richiamata al precedente articolo 3, nonché, in relazione ai limiti di navigazione dalla costa, le disposizioni dell’anzidetta ordinanza n° 15/2004 in data 3 maggio 2004.


  2. L’attività, in ogni caso, deve essere esercitata con l’osservanza delle seguenti condizioni:


  • l’esercizio è consentita nelle ore diurne ed in condizioni meteomarine e di visibilità favorevoli;


  • le unità devono essere dotate di sistemi di aggancio e rimorchio, nonché di dispositivi retrovisori, riconosciuti idonei dall’Autorità Marittima e di adeguata cassetta di pronto soccorso;


  • ogni unità potrà trainare non più di un paracadutista;


  • a bordo dell’unità trainante, oltre al conduttore, dovrà essere presente altra persona esperta nel nuoto;


  • è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità ed assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti o di liquidi in volo;


  • la persona munita di paracadute dovrà indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato in ottemperanza alle norme in vigore per la nautica da diporto;


  • l’imbracatura del paracadutista dovrà essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta la liberazione immediata del trainato;


  • il paracadute ascensionale potrà effettuare la partenza e l’arrivo soltanto in acque libere (da bagnanti e/o imbarcazioni), raggiungendo la zona di mare ove è possibile esercitare l'attività con il motore al minimo regime consentito. Nel periodo 1 maggio – 30 settembre, la partenza e l’arrivo dovranno avvenire oltre il limite delle acque riservate ai bagnanti che dovrà essere raggiunto a remi o utilizzando i corridoi di lancio con il motore al minimo regime consentito. E’ fatto obbligo per il conducente accertarsi che i corridoi siano sgombri da persone prima di intraprendere l’attraversamento;


  • la distanza di sicurezza laterale tra l’unità trainante ed altri mezzi nautici eventualmente presenti in zona, deve essere superiore alle dimensioni del complesso trainante (cavo/sportivo/paracadute) e comunque non inferiore ai 50 metri;


  • in considerazione della specialità dell’attività, le polizze assicurative delle imbarcazioni dovranno contemplare espressamente l’attività in parola, con particolare riferimento alla copertura subita dai terzi trasportati.





Art. 5 Rimorchio galleggianti comunemente denominati “banana boat” o simili




  1. All’attività di rimorchio galleggianti comunemente denominati “banana boat” o simili si applica, per quanto assimilabile, la disciplina dello sci nautico richiamata al precedente articolo 3, nonché, in relazione ai limiti di navigazione dalla costa, le disposizioni della precitata ordinanza n° 15/2004 in data 3 maggio 2004.


  2. L’attività, in ogni caso, deve essere esercitata con l’osservanza delle seguenti condizioni:


  • l’esercizio è consentita nelle ore diurne ed in condizioni meteomarine e di visibilità favorevoli;


  • le unità devono essere dotate di sistemi di aggancio e rimorchio, nonché di dispositivi retrovisori, riconosciuti idonei dall’Autorità Marittima e di adeguata cassetta di pronto soccorso;


  • ogni unità potrà trainare non più di un galleggiante;


  • a bordo dell’unità trainante, oltre al conduttore, dovrà essere presente altra persona esperta nel nuoto;


  • le persone imbarcate sul galleggiante dovranno indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato in ottemperanza alle norme in vigore per la nautica da diporto;


  • l’unità rimorchiante il galleggiante comunemente denominato “Banana boat”, sul quale i passeggeri imbarcheranno dalla battigia, potrà effettuare la partenza e l’arrivo soltanto in acque libere (da bagnanti e/o imbarcazioni), raggiungendo la zona di mare ove è possibile esercitare l'attività con il motore al minimo regime consentito. Nel periodo 1 maggio – 30 settembre, dovrà oltrepassare il limite delle acque destinate alla balneazione utilizzando i corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra. E’ fatto obbligo per il conducente accertarsi che i corridoi siano sgombri da persone prima di intraprendere l’attraversamento;


  • la distanza di sicurezza laterale tra l’unità trainante ed altri mezzi nautici eventualmente presenti in zona, deve essere superiore alle dimensioni del complesso trainante (cavo/galleggiante);


  • in considerazione della specialità dell’attività, le polizze assicurative delle imbarcazioni dovranno contemplare espressamente l’attività in parola, con particolare riferimento alla copertura subita dai terzi trasportati;


Art. 6 Impiego e circolazione delle tavole con aquilone (Kitesurf)


  1. L’impiego e la condotta delle tavole con aquilone (di seguito denominate kitesurf) sono disciplinate dal presente articolo, nonché, in relazione ai limiti di navigazione dalla costa, dalla più volte richiamata ordinanza n° 15/2004 in data 3 maggio 2004.


  2. L’uso dei Kitesurf è consentito unicamente a coloro i quali abbiano compiuto 14 anni, nelle ore diurne ed in condizioni meteomarine e di visibilità favorevoli.


  3. Durante l’utilizzo dei Kitesurf è obbligatorio:


  • indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale di tipo approvato ed un caschetto di protezione;


  • dotare il Kitesurf di un dispositivo di sicurezza che permetta l’apertura dell’ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona. A titolo esemplificativo, per il Kitesurf con barra di controllo a due linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee; sull’altra invece ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell’ala. Per il Kitesurf con barra di controllo a quattro linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell’ala);


  • munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza.


  1. E’ vietato lasciare il Kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell’ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.


  2. L’atterraggio e la partenza dei kitesurf deve essere effettuato soltanto in acque libere (da bagnanti e/o imbarcazioni). Nel periodo 1 maggio – 30 settembre, l’atterraggio e la partenza dei Kitesurf deve avvenire obbligatoriamente all’interno di appositi corridoi di lancio, debitamente autorizzati dal Comune territorialmente competente, aventi le seguenti caratteristiche:


  • larghezza fronte a spiaggia minima di 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 ad una distanza dalla costa di mt. 100;


  • devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 300 metri dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di 20 metri l’una dall’altra;


  • i corpi morti delle boe suddette costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;


  • per agevolare l’individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l’ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 300 metri deve essere di colore arancione ed avente un diametro di 80 cm.;


  • ogni gavitello dovrà riportare la dicitura “CORRIDOIO USCITA NATANTI – VIETATA LA BALNEAZIONE”;


  • all’ingresso del corridoio, presso la battigia, dovrà essere posizionato apposito cartello riportante la stessa dicitura indicata sui gavitelli.


  1. In detti corridoi la partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del Body Drag (farsi trascinare dall’aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 mt. dalla battigia). Nei 100 mt. sopracitati è consentito il transito di un Kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro. L’impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia.



Art. 7 Navigazione ed uso delle tavole a vela (windsurf) e natanti a vela con superficie velica inferiore ai 4 mq.




  1. L’impiego e la condotta delle tavole a vela (di seguito denominate windsurf) e dei natanti a vela con superficie velica inferiore ai 4 mq, sono disciplinate dal presente articolo, nonché, in relazione ai limiti di navigazione dalla costa, dall’anzidetta ordinanza n° 15/2004 in data 3 maggio 2004.


  2. L’uso dei windsurf è consentito unicamente a coloro i quali abbiano compiuto 14 anni, nelle ore diurne ed in condizioni meteomarine e di visibilità favorevoli.


  3. Coloro che esercitano il windsurf devono indossare un mezzo di salvataggio individuale. La tavola a vela non può trasportare più di una persona





Art. 8 Navigazione ed uso degli acquascooter o moto d’acqua e natanti similari




  1. L’impiego e la condotta degli acquascooter o moto d’acqua e natanti similari, sono disciplinate dal presente articolo, nonché, in relazione ai limiti di navigazione dalla costa, dalla richiamata ordinanza n° 15/2004 in data 3 maggio 2004.


  2. Gli scooter acquatici/ moto d’acqua e natanti similari devono navigare esclusivamente in ore diurne entro 1 miglio dalla costa in condizioni meteomarine e di visibilità favorevoli.


  3. Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvataggio individuale di tipo approvato.


  4. Gli acquascooter/moto d’acqua e natanti similari devono essere provvisti di dispositivo che assicuri l’arresto del motore in caso di caduta del pilota.


  5. Il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo dei mezzi di cui trattasi, nel periodo 1 maggio – 30 settembre, è consentito dagli approdi aperti al traffico marittimo da diporto o da corridoi debitamente autorizzati.


  6. Nel restante periodo dell'anno il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo dei mezzi in questione è consentito da qualsiasi punto dalla costa;


  7. L’entrata, l’uscita e la navigazione per raggiungere la zona di mare ove è possibile utilizzare gli acquascooter/moto d’acqua e natanti similari deve avvenire con il motore al minimo regime che consenta la manovrabilità e il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza;





Art. 9 Locazione e/o noleggio dei natanti da diporto


  1. Per l’esercizio delle attività di locazione e noleggio non è previsto il rilascio di alcuna specifica autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara.


  2. Le società o ditte individuali (al di fuori di quelle concessionarie di strutture balneari che effettuino locazione di natanti quali jole, pattini, canoe, sandolini, pedalò, mosconi, tavole a vela), per poter esercitare l’attività di locazione e noleggio di natanti da diporto devono presentare alla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara una dichiarazione (facsimile in allegato) indicante:


  • i dati relativi alla ditta o società;


  • gli estremi di iscrizione dell’impresa presso la competente C.C.I.A.A. per tale attività;


  • l’elenco dei natanti con le rispettive caratteristiche;


  • la località in cui intende svolgere la propria attività. Qualora la località sia esterna ad un punto d'approdo occorre indicare se presso lo stesso vi sia uno dei corridoi di lancio previsti dall'Ordinanza che disciplina le attività balneari nel Circondario Marittimo di Marina di Carrara. Se l’attività viene svolta in aree demaniali marittime in concessione, occorre l’autorizzazione del Concessionario o, per le spiagge libere, del Comune territorialmente competente;


  • le generalità delle persone preposte alla condotta dei natanti, con allegata copia del titolo abilitativo;


  • nel caso di locazione/noleggio finalizzato all’esercizio dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale o del rimorchio galleggianti, la generalità del personale ausiliario esperto nel nuoto che dovrà essere in possesso di brevetto di “assistente bagnanti”, in corso di validità, rilasciato dalla S.N.S. di Genova o dalla F.I.N. – Sezione Salvamento, con allegata copia dei relativi brevetti;


  • dichiarazione con cui si impegna a manlevare l’Amministrazione Marittima da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall’esercizio dell’attività medesima;


  1. la dichiarazione suddetta deve essere resa nelle forme e secondo le modalità previste per le autocertificazioni. Alla stessa dovrà essere allegata l’eventuale autorizzazione del concessionario o del comune, nonché copia della polizza assicurativa di cui al successivo punto 4;


  2. chi intende effettuare l’attività in questione deve munirsi, oltre che delle previste autorizzazioni o licenze di polizia e di commercio, di polizze assicurative necessarie a garanzia dei clienti, nonché per responsabilità civile verso terzi (nel caso di noleggio/locazione finalizzato alla pratica dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale o del rimorchio galleggianti tipo “banana boat”, le polizze assicurative in parola dovranno specificamente contemplare la copertura per detto tipo di attività);


  3. ogni natante impiegato nell’attività di locazione/noleggio deve essere contrassegnato da un numero progressivo seguito dall’indicazione della ditta e il numero massimo delle persone trasportabili. (Esempio: NATANTE n.1 - DITTA XXXXXX - PERS. MAX. n. _____);


  4. limitatamente alle unità da diporto comunemente denominate jole, pattini, canoe, sandolini, pedalò, mosconi, tavole a vela, acquascooters e mezzi similari, dei natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, la locazione e/o noleggio può essere effettuata durante la stagione balneare dalle ore 09:00 alle ore 19:00 di ogni giorno con mare e tempo favorevoli. In caso di avverse condizioni meteorologiche, il locatore e/o noleggiante ha l’obbligo di segnalare la situazione di pericolo con l’esposizione di bandiera rossa in luogo ben visibile.


  5. le unità da diporto comunemente denominate jole, pattini, canoe, sandolini, pedalò, mosconi, e i natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, ad esclusione delle tavole a vela e degli acquascooters, qualora adibiti a noleggio/locazione possono imbarcare un numero di persone che possano stare sedute e, comunque, non superiore a quattro.


  6. gli acquascooter/moto d’acqua o natanti similari, se impiegati in attività di locazione non possono trasportare più di due persone incluso il conducente.


  7. il conducente di natanti da diporto adibiti a noleggio, ad esclusione dei natanti da diporto comunemente denominati jole, pattini, canoe, sandolini, pedalò, mosconi, tavole a vela, e natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, deve almeno essere in possesso di abilitazione a motore e/o a vela, a seconda dei casi, per la navigazione entro le 12 (dodici) miglia dalla costa.


  8. i natanti indicati nel presente articolo possono essere affidati solo a persone di età non inferiore a sedici anni, se a motore, e non inferiore a quattordici negli altri casi. Per gli acquascooter o natanti similari è necessario aver compiuto i 18 anni. Il locatore e/o noleggiante ha facoltà di chiedere, nell’atto della locazione e/o noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto. Nel caso della locazione, il locatore per natanti a motore per cui è prescritta dalla legge per la loro conduzione la patente nautica, dovrà accertarsi che il conduttore sia in possesso della stessa in corso di validità.


  9. il locatore e/o noleggiante dei natanti da diporto di cui al presente articolo deve tenere sempre approntata a terra un’idonea unità di salvataggio, con salvagente anulare, cavo di rimorchio e gaffa, per interventi di emergenza e da utilizzare per il rientro dei natanti locati e/o noleggiati in caso di pericolo o peggioramento delle condizioni meteorologiche.Tale specifica unità non è necessaria quando il locatore e/o noleggiante si identifica con il titolare di uno stabilimento balneare.


  10. il locatore è obbligato ad informare gli utenti sulle disposizioni vigenti in materia, comprese le disposizioni della presente ordinanza, nonché sul significato della bandiera rossa e dell’obbligo di rientrare qualora venisse alzata.


  11. il locatore e/o noleggiante, almeno per i natanti da diporto a motore, deve annotare su apposito registro il giorno, le generalità complete ed il recapito con l’indicazione del numero telefonico, di colui al quale viene affidato il natante da diporto.


  12. Gli acquascooter/moto d’acqua o natanti similari utilizzati in attività di locazione devono essere dotati di apposito dispositivo di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare degli stessi


  13. E’ fatto obbligo alle Società e/o Ditte individuali che esercitano l’attività di locazione e/o noleggio, di munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in Albi e/o Registri prevista dalle vigenti normative di legge.





Art. 10 Disposizioni finali




  1. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che sarà affissa all'Albo d’Ufficio, degli Uffici Minori e dei Comuni rivieraschi.


  2. Salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, dell’articolo 39 della Legge 11.02.1971 n.50 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero dell’articolo 650 del Codice Penale.


  3. E’ abrogata l’Ordinanza n° 20/2003 in premessa citata, nonché ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente Ordinanza.


 
 
 

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